Nella circolare numero 35 della LND Liguria, si riporta il Decreto attuativo, pubblicato in data 07 novembre 2022 sul sito www.sport.governo.it ed allegato al presente Comunicato Ufficiale unitamente alla modulistica che dovrà essere utilizzata per l’inoltro delle istanze da parte delle Società associate alla L.N.D. (All. 02 ed All. 03), con i documenti previsti dal Decreto stesso, per il FONDO A RISTORO DI SPESE SANITARIE E SANIFICAZIONE.

A tale riguardo, si richiama l’attenzione sugli aspetti di seguito riportati:

– Possono accedere al Fondo tutte le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche. Il contributo. in ogni caso, non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Legge n. 4 del 2022 (27 gennaio 2022);

– Le richieste potranno essere avanzate sulla base delle spese effettivamente sostenute, facendo riferimento all’applicazione del principio di cassa;

– L’ammontare delle spese sostenuto durante l’intero periodo di riferimento che, viene sottolineato, è dal 1° febbraio 2020 al 31 marzo 2022, dovrà essere oggetto di apposita e puntuale certificazione da parte del Presidente del Collegio Sindacale del soggetto
35/2 richiedente o di un Revisore Legale iscritto nel Registro dei Revisori Legali oppure di un Professionista iscritto a11’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o in quello dei Consulenti del Lavoro, oppure del Responsabile del Centro di Assistenza Fiscale;

– Ai soggetti già beneficiari del contributo ai sensi del Decreto attuativo del 16 settembre 2021 sarà decurtato quanto già percepito in precedenza;

– Su indicazione della F.I.G.C., si specifica quanto deve essere attestato dal soggetto certificatore di cui al1’art. 4 comma 3 del DPCM:

1. Sussistenza dei requisiti richiesti come soggetto certificatore, indicando i riferimenti del caso (es. numero iscrizione Albo, ecc.) e come soggetto beneficiario (art. 2 del DPCM);
2. Rispetto del principio di cassa per la documentazione prodotta da Società o Associazioni Dilettantistiche e che le spese rendicontate siano state effettivamente sostenute entro il periodo previsto (1 febbraio 2020 — 31 marzo 2022);
3. Completezza di tutta la documentazione richiesta e predisposizione secondo le modalità richieste dall’art. 3 comma 2 (il certificatore dovrà firmare oltre alla certificazione anche il prospetto di rendicontazione inviato);
4.  Inerenza dei costi alle finalità del Decreto e alle tipologie di cui all’art. 4 comma 2 del DPCM;
5. Ammontare delle spese sostenute nell’intero periodo e ritenute ammissibili;
6. Le spese rendicontate non devono aver beneficiato di ulteriori contributi (es. contributi Legge Melandri, contributi Fondo Professionismo femminile, altri contributi COVID, ecc. );

 Dovranno essere rendicontate nuovamente nei prospetti ed essere attestate dal soggetto certificatore anche le spese oggetto della rendicontazione di cui al precedente DPCM del 16 settembre 2021.

 I soggetti richiedenti dovranno fornire i prospetti di rendicontazione, tutti i giustificativi di spesa (fatture, pagamenti, ecc.) e la citata certificazione. Non dovranno essere re-inviate le copie dei giustificativi di spesa già fornite con la precedente rendicontazione. I prospetti inviati dovranno essere firmati dal legale rappresentante della Società e dal soggetto certificatore, e inviati in formato excel o pdf;

 Qualora nel periodo di riferimento sopra richiamato, cioè dal 1° febbraio 2020 al 31 marzo 2022, le Società richiedenti il contributo siano state interessate da promozioni e/o retrocessioni nei campionati, le relative istanze dovranno essere inoltrate soltanto al Comitato/Dipartimento/Divisione Calcio a Cinque in cui la Società si trova attualmente a svolgere il campionato di competenza nella corrente stagione sportiva 2022/2023.
Ciò premesso, si ribadisce che la richiesta di erogazione del contributo va effettuata in modalità telematica. Su tale punto, occorre precisare che all’esito della riunione operativa svoltasi presso gli Uffici della FIGC il 14 novembre 2022, è stato stabilito che ciascuna Associazione o Società Sportiva Dilettantistica dovrà far pervenire tali richieste urgentemente, in via telematica, entro il 2 dicembre 2022, anziché alla FIGC, direttamente alla Lega Nazionale Dilettanti tramite i Comitati/Dipartimenti/Divisione Calcio a Cinque competenti.