OBBLIGO DI IMPIEGO DEI CALCIATORI

STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

 

In relazione alla stagione sportiva 2023/2024 sono stati deliberati i seguenti obblighi di impiego dei calciatori di prestabilite fasce d’età per le Categorie di Eccellenza e Promozione:

 

Eccellenza e Promozione: 1 calciatore nato dal 01.01.2003 in poi
  1 calciatore nato dal 01.01.2004 in poi
   
Prima Categoria Nessun obbligo di impiego.

 

Le Società hanno l’obbligo di rispettare, sin dall’inizio e per l’intera durata delle gare e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive, la disposizione minima di impiego dei calciatori sopra indicata. Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori.

L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal vigente Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

 

 

CAMPIONATO REGIONALE “JUNIORES – UNDER 19”

STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

 

Gironi di “Eccellenza”

Alle gare del Campionato Regionale “Juniores – Under 19”, gironi di “Eccellenza”, possono partecipare i calciatori nati dal 1° Gennaio 2005 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età.

 

E’ consentito impiegare fino ad un massimo di 3 (tre) calciatori “fuori quota”, nati dal 1° Gennaio 2004 in poi.

 

L’inosservanza delle suddette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal vigente Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

 

Gironi di “2° Livello”

Alle gare del Campionato Regionale “Juniores – Under 19”, gironi di “2° Livello”, possono partecipare i calciatori nati dal 1° Gennaio 2005 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età.

 

E’ consentito impiegare fino a un massimo di 4 (quattro) calciatori “fuori quota”, nati dal 1° Gennaio 2003 in poi.

 

L’inosservanza delle suddette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal vigente Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.