La presente per informare le Società che è pervenuta, per il tramite della Segreteria LND, una comunicazione a firma del Segretario Generale della F.I.G.C., Dott. Marco Brunelli, relativa a quanto in oggetto, della quale si riporta a seguire un sunto della stessa.

Nella suddetta comunicazione, in riferimento all’entrata in vigore del nuovo Dlg n. 36/2021, viene rilevato che:

  1. A) “Legge di Bilancio”: le procedure di tesseramento riferibili atta c.d. “Legge di Bilancio” restano in vigore in virtù delle nuove disposizioni contenute nel Dlg;
  2. B) La legge n. 12 del 20/01/2016 (c.d. Ius soli sportivo) è stata abrogata e pertanto non è più applicabile. Per tali ragioni, i tesseramenti ai sensi detta predetta legge non sono più consentiti. I calciatori stranieri che non hanno compiuto il decimo anno di età, qualora non possano avvalersi della procedura di cui alla Lett. A), devono:
  3. documentare la loro residenza anagrafica con l’esercente la responsabilità genitoriale;
  4. produrre il loro documento identificativo e quello dell’esercente la responsabilità genitoriale;
  5. produrre, nel solo caso di calciatori extracomunitari, il permesso di soggiorno in corso di validità o in fase di rinnovo.

La predetta documentazione dovrà essere inviata presso il Comitato Regionale competente che ratificherà l‘autorizzazione al tesseramento.

I calciatori con età dai 10 anni fino a 17 anni, qualora non possano avvalersi della procedura di cui alla Lett. A), devono osservare le disposizioni di cui all’art. 19 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei Calciatori.