Si allegano stralci dell’ultimo C.U. ufficiale, in relazione a quanto in oggetto:

 

 VARIAZIONI ORGANIGRAMMA

PROCEDURA ON LINE

 

Si ricorda alle Società che ogni integrazione all’organigramma comunicato al momento dell’iscrizione andrà effettuata con la procedura di dematerializzazione del documento di “Variazione Organigramma”.

 

Di seguito sono riportano i passaggi da eseguire:

  1. Cliccare sulla voce “Organigramma” -> “Stampe” e successivamente cliccare sulla voce “Variazioni correnti organigramma”
  2. Una volta aperta la schermata selezionare il dirigente presente e quindi cliccare su “stampa selezionati”
  3. Una volta stampato il documento farlo firmare nell’apposita casella, accanto al nome, timbrare e far firmare dal Presidente e successivamente scannerizzarlo.
  4. Una volta scannerizzato tornare nell’area Societaria e andare alla voce “Firma elettronica” -> “Documenti da firmare” e successivamente cliccare sulla voce “Variazioni correnti organigramma”.
  5. Una volta cliccata la voce “Variazioni correnti organigramma” caricare il documento tramite il simbolo della nuvoletta, spuntare l’allegato, inserire codice fiscale, pin -> “firmare i documenti selezionati” ed eseguire la chiamata che comparirà sulla schermata.

 

IL NUOVO CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

 

Si ricorda che il 12 giugno scorso è entrato in vigore il nuovo Codice di Giustizia Sportiva, reperibile, oltre che sui siti istituzionali, in allegato al Comunicato Ufficiale n. 79 del 20.06.2019 del Comitato Regionale Liguria.

 

Si riportano, a seguire, i prospetti riepilogativi riguardanti i procedimenti davanti agli Organi di Giustizia Territoriali:

 

RECLAMO AL GIUDICE SPORTIVO – ART. 67

AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA:

PRIMA:

DOPO:

Preannuncio al Giudice Sportivo entro 24 ore del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara;

Preannuncio al Giudice Sportivo entro 24 ore del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara unitamente alla tassa e alla prova della notifica alla controparte;

Trasmissione delle motivazioni del reclamo unitamente alla tassa e alla prova della notifica alla controparte entro il settimo giorno successivo alla gara.

Non era previsto l’obbligo di preannuncio di reclamo avverso la posizione irregolare di tesserati (art. 46 comma 3 CGS)

Trasmissione delle motivazioni del reclamo e prova della notifica alla controparte entro tre giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara.

 

 

RECLAMO ALLA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE – ART. 76

PRIMA:

DOPO:

Non era previsto alcun preannuncio di reclamo

Preannuncio alla Corte Sportiva d’Appello entro due giorni dalla pubblicazione della decisione unitamente alla tassa e alla prova della notifica alla controparte;

I ricorsi dovevano essere proposti alla Corte Sportiva entro sette giorni dalla pubblicazione della decisione che si intendeva impugnare unitamente alla tassa.

La notifica a controparte era obbligatoria solo in caso in cui il gravame potesse comportare una modifica del risultato della gara (art. 46 commi 4 e 5)

Trasmissione delle motivazioni del reclamo e prova della notifica alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione da impugnare o dalla ricezione degli atti se richiesti.

 

PROCEDIMENTI DAVANTI AL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE:

 

·         Il Presidente del Tribunale Federale Territoriale entro 10 giorni dalla notifica del deferimento fissa l’udienza

 

·         La fissazione deve essere notificata alle parti 15 giorni prima dell’udienza, salvo abbreviazione

 

·         L’udienza deve essere celebrata entro 30 giorni dal deposito del deferimento

 

·         Gli atti restano a disposizione delle parti fino a tre giorni dall’udienza per prenderne visione, estrarne copia, depositare memorie

 

Nel rimandare ai relativi articoli del Codice di Giustizia Sportiva per le modalità procedurali relative ai ricorsi (Artt. 53 e 142/3) e nel ricordare che i termini di cui sopra sono validi fatta salva la pubblicazione di specifici Comunicati Ufficiali inerenti l’abbreviazione dei termini dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva dovuti ad esigenze particolari, si precisa che i predetti prospetti sono da intendersi a mero titolo informativo e non esaustivo.

 

MAGLIE DI GIOCO PERSONALIZZATE – COMPILAZIONE DISTINTA DI GARA

 

Si comunica a tutte le Società che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Liguria, vista la rinnovata deroga all’Art. 72 N.O.I.F. relativa alla numerazione delle maglie di gioco, ha stabilito che per le gare ufficiali della stagione sportiva 2019/2020 le distinte di gara andranno compilato in modo chiaro e non equivocabile indicando, pertanto, i calciatori nel seguente ordine:

 

  1. I primi undici calciatori indicati nella distinta dovranno essere i calciatori titolari che inizieranno la gara;
  2. A seguire andranno indicati i calciatori di riserva.

 

E’ possibile compilare la distinta di gara attraverso l’apposita funzione su AREA SOCIETA’